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Mutui: rate sospese da febbraio per chi ha perso il lavoro, tetto a 150mila euro

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17 dicembre 2009

E' tutto pronto per la sospensione delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà: l'accordo siglata tra l'Abi e le associazioni dei consumatori riguarderà i mutui non superiori a 150mila euro per l'acquisto dell'abitazione principale. Ne beneficeranno le famiglie che si sono trovate in difficoltà nel corso del 2009. Il reddito del titolare del mutuo non deve superare i 40mila euro annui. L'intesa è stata approvata mercoledi' 16 dicembre dal Comitato esecutivo dell'Abi e, come ha confermato il presidente dell'associazion bancaria, Corrado Faissola, scatterà a partire dalle rate in pagamento a febbraio 2010. Venerdì 18 dicembre è prevista la firma di un "avviso comune" che darà il via formale alla moratoria.

L'auspicio delle famiglie che hanno un mutuo e nel corso del 2009 , a causa della crisi, si sono trovate in difficoltà nel pagamento delle rate, è che l'iniziativa non si scontri con le stesse difficoltà del famoso "tetto" al 4 per cento. a distanza di un anno, infatti, molti lettori continuano a segnalare al Mutui24 il mancato rimborso degli interessi eccedenti il "tetto" e già pagati.


Il confronto tra l'Abi e le associazioni dei consumatori ha portato ad alcune modifiche della proposta formulata a novembre dall'associazione bancaria. Il tetto, infatti, era inizialmente previsto a 120mila euro. Questo ampliamento è stato comunque bilanciato dall'introduzione diel limite di reddito che nelle prime formulazioni della misura non era previsto. Ampliato anche dal secondo semestre all'intero 2009 il periodo in cui devono essersi verificate le condizioni per beneficiare della moratoria.

Il Piano famiglie, così è stata battezzata l'iniziativa, prevede la sospensione delle rate in alcuni casi specifici:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro;
- lavoratore dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è terminato;
- lavoratore autonomo che ha cessato l'attività;
- nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno della famiglia;
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

- sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni.

Queste circostanze devono essersi verificate tra il 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Esteso a 180 giorni (dai 90 inizialmente previsti) il limite massimo di ritardo nel pagamento oltre il quale la moratoria non si applica: più disponibilità, insomma, nei confronti di chi è stato moroso fino a un massimo di 6 mesi, sempre a causa dell'aggravarsi delle condizioni economiche familiari. I dettagli della misura, in ogni caso, potranno essere «migliorati - si legge nel documento - a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all'atto dell'adesione». La moratoria, viene chiarito nel documento, «non comporta l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo».

17 dicembre 2009
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